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Delegati alle operazioni di vendita

A decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex artt. 534 bis e 591 bis c.p.c. per provvedere alle operazioni di vendita ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco, tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito a tal fine.

Ai sensi dell'art. 179 ter (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett.e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149), infatti, l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dal Presidente del Tribunale e sarà formato e periodicamente aggiornato da un Comitato composto da un magistrato togato e da un rappresentante indicato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati.

Potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale, depositando presso la Segreteria della Presidenza la relativa richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla legge.

La domanda (vedi allegato) dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;

certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel Circondario del Tribunale;

certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'Ordine professionale;

titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter Disp. att. c.p.c., ovverosia, anche alternativamente, di:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale Notarile, ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1 lettera s), della legge 31.12.2012 n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, inoltre, dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Sulle domande di iscrizione e di conferma del professionista deciderà il citato Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter Disp. att. c.p.c.

I professionisti interessati a presentare le eventuali domande di iscrizione all'elenco in questione nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., a mezzo PEC all'indirizzo prot.tribunale.enna@giustiziacert.it.

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